Il D.U.V.R.I. è il documento (da redigersi per iscritto da parte del committente) con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare - o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo - i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente. Tale documento, inoltre, attesta l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Con l’assistenza offerta dai nostri esperti, il datore di lavoro potrà avere un valido supporto per la stesura del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze, dopo aver affidato i lavori all’impresa appaltatrice.
Sarà sempre il datore di lavoro committente che dovrà fornire le informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro della sua azienda, cioè nel luogo in cuisi troveranno a lavorare i dipendenti dell’azienda appaltatrice, e per questo egli deve elaborare il DUVRI, per eliminare o ridurre drasticamente i rischi determinati dalle interferenze tra i lavori delle differenti aziende coinvolte.
DUVRI o POS?
Prima di tutto conviene classificare i lavori in due categorie:
- Lavori che non rientrano nella categoria di “Cantiere Temporaneo”
- Lavori che rientrano nella categoria di “Cantiere Temporaneo”
Nella prima categoria fanno parte tutti quei lavori che generalmente vengono svolti all’interno delle aziende: pulizie dei locali, servizi di manutenzione agli impianti, servizi di manutenzione alle attrezzature e ai macchinari ecc… In questi casi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al DUVRI. Quindi, il Datore di Lavoro Committente dovrà predisporre tale documento, in cooperazione e coordinamento con il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori (anche se impresa individuale o lavoratore autonomo). L’obbligo di redazione del documento non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari.
In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Se invece siamo nella seconda categoria, ovvero siamo in presenza di un cantiere, dobbiamo riporre la nostra attenzione al POS.